Gestire un accertamento esecutivo

Gestire un accertamento esecutivo

Il Comune, nell'ambito della propria attività di controllo, può notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale la dichiarazione andava presentata o il versamento è stato o doveva essere effettuato, avviso di accertamento per omessa, tardiva o infedele dichiarazione oppure per mancato o parziale o tardivo pagamento dell'imposta.

Il Comune verifica la regolarità della posizione dei contribuenti e notifica un avviso di accertamento per informarli dell’esistenza di un loro debito tributario, secondo quanto risulta dalla documentazione in suo possesso, con l'indicazione dell'importo da pagare comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.

Approfondimenti

Accertamento con adesione a seguito di notifica dell'avviso

L'accertamento con adesione, detto anche concordato, è un "accordo" tra il contribuente e il Comune che può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al Giudice tributario.

L'accertamento con adesione è una procedura che può essere avviata sia dal Comune che dal contribuente.

Il Comune, tramite un invito a comparire (Decreto legislativo 19/06/1997, n. 218, art. 5), può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento. L'invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d’imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell’appuntamento e gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento.

Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire non può utilizzare l’istituto dell’accertamento con adesione.

Il contribuente, invece, può chiedere di avviare la procedura di accertamento con adesione:

  • prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire
  • dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell’eventuale ricorso.
Riesame a seguito della notifica di atto o provvedimento amministrativo

Il contribuente destinatario di un avviso di accertamento o di un provvedimento di rimborso relativo ai tributi comunali, nel caso riscontri inesattezze o errori, può chiedere il riesame in autotutela dell’atto amministrativo, al fine di ottenere un provvedimento di annullamento o di rettifica dell'atto, senza la necessità di ricorrere agli organi giurisdizionali.

Esempi di inesattezze sono:

  • errori di persona
  • errori logici o di calcolo
  • doppia imposizione
  • mancata considerazione di versamenti regolarmente effettuati
  • mancata considerazione di aliquote agevolate, detrazioni ecc.

La domanda va presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, deve essere motivata e deve evidenziare l'errore commesso. É inoltre necessario, allegare la documentazione probatoria che non è in possesso dell'ente (ad esempio bollettini di pagamento, notifiche di rendite, ecc.). La domanda non interrompe i termini per il pagamento né per la proposizione del ricorso e deve quindi essere tempestivamente presentata.

Rateizzazione dell'importo dovuto a seguito di accertamento

I contribuenti che ricevono un avviso di accertamento e si trovano in situazioni di temporanea difficoltà economica possono chiedere la rateizzazione delle somme dovute.

Le modalità di rateizzazione (importi e scadenze) sono definite dai Comuni con appositi Regolamenti o Deliberazioni comunali.

Se il Comune non ha definito alcuna modalità il debitore può comunque chiedere la rateizzazione delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili secondo il seguente schema (Legge 27/12/2019, n. 160):

  • fino a 100,00 €, nessuna rateizzazione
  • da 100,01 € a 500,00 €, fino a quattro rate mensili
  • da 500,01 € a 3.000,00 €, da cinque a 12 rate mensili
  • da 3.000,01 € a 6.000,00 €, da 13 a 24 rate mensili
  • da 6.000,01 € a 20.000,00 €, da 25 a 36 rate mensili
  • oltre 20.000,00 €, da 37 a 72 rate mensili.

La domanda deve essere completa della documentazione necessaria a comprovare la temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica.

In Comune di Pavia …

Gli avvisi di accertamento relativi a ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità) e TOSAP (Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) sono inviati e gestiti dalla concessionaria ICA Srl. Per informazioni e istanze relative ad avvisi di accertamento ICP e TOSAP è quindi necessario rivolgersi alla concessionaria ICA Srl.

Ulteriori informazioni e i recapiti sono disponibili sul sito internet della della concessionaria ICA Srl.

Oltre a quanto previsto nella sezione "Attività correlate" di questa scheda, il contribuente ha la possibilità di procedere anche con:

DEFINIZIONE AGEVOLATA (ADESIONE) DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSA E INFEDELE DICHIARAZIONE, CON RIDUZIONE DELLA SANZIONE PER RINUNCIA AL RICORSO
Nel caso in cui il contribuente riconosca la legittimità dell'avviso di accertamento, può pagare, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, "l'importo ridotto", che prevede la riduzione a 1/3 della sanzione applicata, come dettagliato sull'avviso stesso.
Non è necessario presentare alcuna dichiarazione. 
In questo modo, il contribuente definisce il contenzioso con il Comune e rinuncia a presentare ricorso o chiedere la revisione dell'avviso emesso.

Attenzione, la definizione agevolata non è applicabile agli accertamenti per omesso o infedele pagamento.

RICORSO
Se il contenzioso non si risolve, il contribuente ha sempre la possibilità di fare ricorso nei confronti del Comune presso la Commissione Tributaria Provinciale per IMU, TASI, TARI e TARES.
Il ricorso deve essere sottoscritto, sia sull'originale che sulla copia, dal ricorrente o dal difensore abilitato, con l'annotazione degli estremi dell'incarico conferito.
Il contribuente può proporre ricorso notificando lo stesso al Comune, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, con una delle seguenti modalità:

  • notifica a mezzo ufficiale giudiziario
  • consegna diretta da parte del ricorrente all'ufficio protocollo generale del Comune
  • spedizione postale, in plico senza busta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune di Pavia. In questo caso il ricorso si considera proposto alla data della spedizione.

Il ricorso (originale o copia) deve essere depositato o spedito per posta, in plico senza busta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di inammissibilità, nei successivi 30 giorni dalla data di notifica al Comune, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, ai sensi del Decreto legislativo 31/12/1992, n. 546, art. 22.
In base al Decreto legge 06/07/2011, n. 98 il contribuente che deposita il ricorso in Commissione Tributaria è tenuto al pagamento contestuale del contributo unificato. Di conseguenza non è più dovuta l'imposta di bollo.
Reclamo e mediazione (ai sensi del Decreto legislativo 31/12/1992, n. 546, art. 17-bis, come sostituito dal Decreto legislativo 24/09/2015, n. 156, art. 9).
Per controversie di valore non superiore a 50.000,00 €, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Il ricorso non è procedibile sino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica. Il termine per la costituzione in giudizio decorre dalla scadenza del termine di conclusione della procedura di reclamo mediazione sopra indicata.

Attenzione,  tutte le opportunità sopra descritte e sotto riportate nelle "Attività correlate" possono essere utilizzate entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
Trascorso questo termine, l'accertamento diviene definitivo e non è più possibile utilizzare la definizione agevolata né metterlo in discussione.

Attività correlate

Puoi trovare questa pagina in

Aree tematiche: Tasse
Sezioni: Tributi

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
Ultimo aggiornamento: 13/05/2024 17:57.31