Relazione tecnica sui consumi energetici e sulla loro copertura

Allegato

Per le opere che rientrano nell'ambito di applicazione della Deliberazione della Giunta regionale 22/12/2008, n. 8/8745 occorre depositare il progetto e la relazione tecnica indicata dalla Legge 09/01/1991, n. 10, art. 28.

La relazione tecnica deve essere redatta in conformità al Decreto dirigenziale 30/07/2015, n. 6480 e firmata da professionista abilitato.

Insieme alla dichiarazione di fine dei lavori o collaudo, il direttore dei lavori deve presentare e asseverare anche la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti e alla relazione tecnica della Legge 09/01/1991, n. 10, art. 28, com. 1.